LO STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. Cod. Civ., ed in conformità dell'art. 10 e segg. D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e della Legge 266/91, l'Associazione di volontariato denominata "PIANETADOWN ONLUS", con sede in Pescara, Via Ombrone, 7 e sede secondaria in Conza della Campania.
L'acronimo ONLS costituisce peculiare segno distintivo dell'associazione e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L'associazione può istituire ulteriori sedi secondarie, previa approvazione dell'assemblea se le sedi sono in ambito extra regionale.

Articolo 2 - Natura dell'associazione e simbolo

L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni etniche, di lingua, di religione e ideologia politica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L'ordinamento dell'associazione è ispirato alla democraticità della sua struttura, all'elettività e gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati.
Simbolo dell'Associazione e contrassegno delle sue attività è una famiglia di pinguini nel deserto con la scritta ONLUS.

Articolo 3 - Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Statuto dell'Associazione

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, che vincola alla sua osservanza i soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione.
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con maggioranza superiore ai tre quarti degli aventi diritto al voto.

Articolo 5 - Finalità

Scopo dell'Associazione è svolgere attività di informazione e di assistenza nei confronti di famiglie con persone con Sindrome di Down. Essa intende in particolare:
  • sollecitare, incoraggiare e favorire l'incontro e lo scambio di esperienze tra le genitori e familiari di persone con SdD;
  • sollecitare, incoraggiare e favorire l'informazione sulla qualità della vita delle persone con sindrome di Down;
  • creare, sollecitare e favorire occasioni di dialogo e confronto tra genitori ed operatori (medici, insegnanti, educatori, terapisti) e realtà associative attivi nel campo della disabilità intellettiva
  • diffondere e favorire la diffusione di una vera "cultura della non diversità" nella società civile, creando occasioni di dialogo e confronto anche con persone e realtà non direttamente coinvolte nel problema della disabilità
Per realizzare queste finalità l'Associazione attuerà tutte le opportune iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, legislativo, tra le quali a titolo esemplificativo:
  • realizzare o concorrere alla gestione di siti Internet volti a diffondere informazioni sulle persone con sindrome di Down e a offrire un punto d'incontro alle famiglie con persone con SdD;
  • organizzare e favorire convegni, dibattiti, seminari, inchieste, campagne di informazione;
  • realizzare e pubblicare libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche e altri materiali editoriali, audiovisivi, informatici;
  • organizzare spettacoli, concerti, manifestazioni ed eventi in genere, sempre nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
  • attuare forme di collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni nazionali ed estere, associazioni e organizzazioni che perseguano finalità analoghe alle proprie.

L'Associazione può estendere la propria attività ad altri ambiti compatibili con le finalità sopra indicate. Essa potrà inoltre svolgere altre attività connesse a quelle istituzionali, incluse attività commerciali volte esclusivamente al suo sostentamento e a realizzare i suoi fini statutari.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o privata oppure associarsi o ricorrere a convenzioni con esse anche per offrire ai propri associati proficue opportunità e facilitazioni.


Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Per perseguire le proprie finalità l'Associazione può avvalersi, oltre che dell'opera dei suoi soci, della collaborazione di professionisti, enti, società di ricerca, istituti universitari, anche tramite accordi e convenzioni. Essa può inoltre avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti interni ed esterni, nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di legge per le associazioni non lucrative.

Articolo 6 - I soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e/o persone giuridiche e/o enti pubblici e altre associazioni, italiane o straniere, in numero illimitato, e che condividendone gli scopi,> intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Nell'ambito dell'Associazione si distinguono: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Nell'ambito dell'Associazione si distinguono: soci fondatori e soci volontari.
I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.


La qualifica di socio, a eccezione dei fondatori, si assume facendo domanda scritta di adesione da indirizzare al Consiglio Direttivo; sull'istanza delibera a maggioranza il Consiglio stesso. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato secondo le loro inclinazioni, le loro competenze e la loro disponibilità.
Essi sono tenuti al pagamento della quota associativa e all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi. Hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione e di usufruire e beneficiare dei mezzi e servizi da essa messi a disposizione.

Articolo 8 - Recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde per
  1. morte;
  2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. dietro presentazione di dimissioni scritte;
  4. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che non hanno pagato la quota annuale nemmeno dopo una sollecitazione scritta.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che si pongano in contrasto con le finalità dell'associazione.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.
I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi dall'Associazione, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla stessa, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:
  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente;
  5. il Segretario Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Hanno diritto di voto in Assemblea solo i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale. L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria,
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta scritta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto della compagine sociale.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante invito a mezzo lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, a tutti i soci a cura del Presidente; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni.
La convocazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica o mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione.

Articolo 12 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti, salvo che per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio e di modifica dello statuto, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, le deliberazioni per l'approvazione di bilanci ed in merito alla responsabilità di consiglieri. Ciascun associato, fondatore ed ordinario, ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano e, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.
Il Segretario Tesoriere provvede alla stesura del verbale.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea

Articolo 13 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  • discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
  • determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri ai sensi dell'art. 14 ultimo comma;
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 8;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:
  • elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
  • nomina tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
  • nomina il tesoriere segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
  • predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
  • Conferisce, a soci e a terzi, procure generali e speciali, nonché incarichi gestionali e di moderazione del sito internet dell'associazione;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri scelti tra i soci che hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo nominato per la prima volta nell'atto costitutivo durerà in carica fino alla prima assemblea. Il Consiglio Direttivo successivamente nominato dall'Assemblea dura in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
In caso di sopravvenuta impossibilità o di decadenza dalla qualità di socio durante il periodo di vigenza del Consiglio, il membro mancante viene sostituito tramite cooptazione fino alla nuova elezione dell'organo.
I membri del Consiglio Direttivo devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalla sua gratuità. Essi sono responsabili verso l'associazione dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e da gravi irregolarità nella gestione. Sono altresì responsabili per gli atti posti in essere in nome, ma non per conto, dell'associazione che possano esporre quest'ultima a pretese o azioni da parte di terzi. È però esente da responsabilità quello dei consiglieri che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso.

Articolo 15 - Sedute del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, anche in videoconferenza, ogni semestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritiene necessario o quando lo richiedano almeno due dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale redatto dal Segretario Tesoriere e da questi sottoscritto congiuntamente al Presidente.

Articolo 16 - Il Presidente e il Vice Presidente

Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, a eccezione della nomina effettuata nell'atto costitutivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative o giudiziarie.
Il Presidente ha l'uso della firma associativa e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, il Vice Presidente ne assume transitoriamente i compiti e convoca entro trenta giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 17 - Il Segretario Tesoriere

Segretario Tesoriere redige i verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la tenuta; cura, d'intesa con il Presidente, la formulazione dell'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo; prepara la documentazione da presentare all'Assemblea.
Inoltre egli coadiuva il Consiglio Direttivo nelle attività necessarie all'amministrazione dell'Associazione; esegue le decisioni del Consiglio Direttivo per la parte amministrativa ed economica; predispone il rendiconto d'intesa con il Consiglio Direttivo.
In particolare, il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere il Consiglio Direttivo può conferire potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Retribuzioni e rimborsi spese

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni professionali occasionali, di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro dipendente. Spetta al Consiglio Direttivo assumere prestatori d'opera, collaboratori e dipendenti, stabilendone la retribuzione.
Salari e stipendi non possono eccedere del 20% quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le stesse qualifiche.
Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Al Presidente ed al Vice Presidente può essere assegnato un fondo per le spese di rappresentanza.

Articolo 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote associative ed eventuali contributi dei soci, che potranno essere richiesti con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità dell'Associazione;
b) da contributi dello Stato, di enti pubblici e privati e di persone fisiche o giuridiche, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti di soci e di terzi;
c) da proventi derivanti da spettacoli, manifestazioni e altre attività promozionali svolte dall'Associazione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
d) da proventi derivanti da attività commerciali marginali svolte in via occasionale e accessoria, strumentali al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
e) dalle rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
f) beni immobili e mobili;
g) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
h) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

Articolo 20 - Quote sociali

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno civile in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno civile in corso. La quota associativa annua è stabilita nella misura minima di Euro 50 (cinquanta). Eventuali successivi aumenti potranno essere stabiliti dall'assemblea in seduta ordinaria.

Articolo 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale l'Assemblea dovrà approvare il rendiconto delle entrate e delle spese predisposto dal Consiglio Direttivo, che sarà depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione perché i soci possano prenderne visione.
L'eventuale residuo attivo sarà devoluto al fondo comune e utilizzato per realizzare le finalità dell'Associazione.

Articolo 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato ONLUS operanti in identico o analogo settore.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 23 - Altre norme

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le disposizioni legislative vigenti in materia.